Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 22/01/2004 n. 28

8. La trasformazione di una sala ad unico schermo, anche se non in esercizio, in sala con più schermi, anche se comporta aumento di superficie utilizzabile, costituisce opera interna ai sensi dell'art. 26 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e non è soggetta al pagamento degli oneri di concessione. Il ripristino dell'attività di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso non costituisce mutamento di destinazione d'uso e non è soggetto al pagamento degli oneri di concessione anche se comporta aumento di volumetria o di superficie utilizzabile.

9. La destinazione a sala cinematografica o comunque a sala di spettacolo dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve risultare da atto d'obbligo trascritto e non può essere mutata, nel caso di cui al comma 7, per un periodo di venti anni e, nel caso di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni.

10. Per gli interventi di cui al comma 1, anche unitamente ai contributi sugli interessi ivi previsti, sono concessi contributi in conto capitale, secondo criteri e modalità definiti con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400.».

Art. 26. Operazioni di concentrazione

1. In materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Legge 10 ottobre 1990, n. 287. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della medesima Legge debbono essere preventivamente comunicate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della Legge stessa qualora attraverso la concentrazione si venga a detenere o controllare direttamente o indirettamente, anche in una sola delle dodici città capozona della distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona), una quota di mercato superiore al 25% del fatturato della distribuzione cinematografica e, contemporaneamente, del numero delle sale cinematografiche ivi in attività.

2. L'autorità destinataria delle comunicazioni ai sensi del comma 1 opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, valutando, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, i casi nei quali l'operazione comunicatale sia da vietare in quanto suscettibile di eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nel settore. Nota all'art. 26:

-Il testo degli articoli 10 e 16 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante: «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato», e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240, è il seguente: «Art. 10 (Autorità garante della concorrenza e del mercato).

1. È istituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, denominata ai fini della presente Legge Autorità, con sede in Roma.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.

3. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, nè possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

4. L'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue fun- zioni. L'Autorità, in quanto autorità nazionale competente per la tutela della concorrenza e del mercato, intrattiene con gli organi delle Comunità europee i rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.

6. L'Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonchè quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente Legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

8. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri dell'Autorità.». «Art. 16 (Comunicazione delle concentrazioni). -

1. Le operazioni di concentrazione di cui all'art. 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a cinquecento miliardi di lire, ovvero qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia superiore a cinquanta miliardi di lire. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflattore dei prezzi del prodotto interno lordo.

2. Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati.

3. Entro cinque giorni dalla comunicazione di una operazione di concentrazione l'Autorità ne dà notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Se l'Autorità ritiene che un'operazione di concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'art. 6, avvia entro trenta giorni dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne abbia comunque avuto conoscenza, l'istruttoria attenendosi alle norme dell'art. 14. L'Autorità, a fronte di un'operazione di concentrazione ritualmente comunicata, qualora non ritenga necessario avviare l'istruttoria deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni nel merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica.

5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad operazioni di concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere comunicata all'Autorità contestualmente alla sua comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto comunicata all'Autorità ai sensi del comma 5, l'Autorità deve notificare l'avvio dell'istruttoria entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

7. L'Autorità può avviare l'istruttoria dopo la scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel caso in cui le informazioni fornite dalle imprese con la comunicazione risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere.

8. L'Autorità, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'inizio dell'istruttoria di cui al presente articolo, deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle proprie conclusioni nel merito. Tale termine può essere prorogato nel corso dell'istruttoria per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora le imprese non forniscano informazioni e dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilità.».

Art. 27. Disposizioni transitorie

1. Il presente Decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Alle istanze per l'erogazione degli incentivi alla produzione presentate ai sensi dell'articolo 7 della Legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, si applica la disciplina risultante dalla medesima normativa e dal Decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 531, qualora la prima uscita in sala sia antecedente alla data di entrata in vigore del presente Decreto.

3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti e dei contributi a favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'articolo 27 della Legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dalla medesima normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del presente Decreto, esse abbiano già ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e sia stata effettuata la perizia di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1994, recante «Determinazione di criteri e principi generali per la concessione di mutui relativi alla produzione, distribuzione ed esportazione di film di produzione nazionale e di interesse culturale nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1994, n. 87. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del presente Decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale, e non siano corredate della perizia, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente Decreto. Ai relativi progetti filmici è riconosciuto, con priorità di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 8 del presente Decreto, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 8.

4. La normativa vigente in materia di apertura sale di cui alla Legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e di cui al Decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 391, rimane in vigore nelle regioni nelle quali non siano state emanate le leggi di cui al primo comma dell'articolo 22 del presente Decreto e fino alla data di entrata in vigore delle stesse.

5. Le istanze per l'erogazione dei contributi a favore delle imprese di esercizio presentate prima della data di entrata in vigore del presente Decreto, a valere sul fondo di cui all'articolo 27 della Legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e sul fondo di cui alla Legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, sono valutate secondo tali disposizioni e secondo il Decreto ministeriale 17 ottobre 2000 n. 390, se corredate da atto notorio attestante contratto di acquisto, locazione, programmazione o gestione e di parere favorevole della commissione provinciale di vigilanza, ovvero di concessione edilizia. In assenza di tale documentazione, le istanze decadono e possono essere nuovamente presentate secondo la disciplina di cui all'articolo 15 del presente Decreto.

 

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